Art. 4 — Titoli professionali assimilati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parita' di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art4 · fonte del testo
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