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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2003 al 24 novembre 2007. 343 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e' previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, puo' essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di orgine o di provenienza; se tale documento non e' prescritto, con attestato rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art18 · fonte del testo

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