Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".

Testo vigente dal 26 maggio 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315~art9 · fonte del testo