Art. 9 — Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Testo vigente dal 26 maggio 1994
