Art. 7 — Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori
Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma e' sostituito dal seguente: "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Testo vigente dal 26 maggio 1994
