Art. 8 — Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
L'art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
Testo vigente dal 26 maggio 1994
