Art. 8 — Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

L'art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".

Testo vigente dal 26 maggio 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315~art8 · fonte del testo

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