Art. 2357-quater c.c. — Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

[1]Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, ((secondo comma)), la societa' non puo' sottoscrivere azioni proprie.

[2]Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

[3]Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, tolto: comma secondo aggiunto: secondo comma, la societa' non puo' sottoscrivere azioni proprie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357quater · fonte del testo

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