Art. 17 — Modifiche all'articolo 2426 del codice civile
All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
