Art. 3 — Esenzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
Abrogato dal 21 marzo 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
Abrogato dal 21 marzo 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 2001 al 21 marzo 2023. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La presente normativa non si applica:
tolto: a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
tolto: b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;31~art3 · fonte del testo
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