Art. 13 — (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art13 · fonte del testo
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