Art. 10 — Provvedimenti e limitazioni d'uso
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
Abrogato dal 21 marzo 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
Abrogato dal 21 marzo 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2002 al 21 marzo 2023. 184 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;31~art10 · fonte del testo
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