Art. 2 — Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione
Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2. La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e' consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario. E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 2004
