Art. 76 — Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Articolo abrogato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1.
Abrogato dal 10 gennaio 2020
Articolo abrogato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1.
Abrogato dal 10 gennaio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1999 al 10 gennaio 2020. 236 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e con le altre agenzie educative. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le universita' e con le altre agenzie formative. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE e' definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 GENNAIO 2020, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art76 · fonte del testo
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