Art. 77 — Disposizioni per l'università e la ricerca
Articolo abrogato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1.
Abrogato dal 10 gennaio 2020
Articolo abrogato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1.
Abrogato dal 10 gennaio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1999 al 10 gennaio 2020. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonche' non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 GENNAIO 2020, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art77 · fonte del testo
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