Art. 287 — Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 marzo 2001, n. 190.
Abrogato dal 7 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 marzo 2001, n. 190.
Abrogato dal 7 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 7 giugno 2001. 157 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Gli istituti hanno il compito di:
tolto: a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico- didattica;
tolto: b) condurre studi e ricerche in campo educativo;
tolto: c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche;
tolto: d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
tolto: e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art287 · fonte del testo
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