Art. 51 — Ordinamento
Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a ((ventotto)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Testo vigente dal 12 novembre 2022
