Art. 35 — Verifica e accreditamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformita' al comma 3. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifiche non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione di tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme. In conformita' alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l'accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonche' per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il registro dei verificatori accreditati. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5, verificate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art35 · fonte del testo
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