Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2015 al 25 giugno 2020. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Comunicazione della cessazione parziale di attivita' Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attivita' quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l'assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attivita' in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalita' da esso stabilite, la cessazione parziale di attivita' entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione parziale. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attivita' comunica al Comitato nella forma e con le modalita' da esso stabilite:
tolto: a) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita' superiore al 50 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale;
tolto: b) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita' di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), nella forma e con le modalita' dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si sia verificata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art25 · fonte del testo
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