Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
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3 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2015 al 25 giugno 2020. 1434 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Chiunque esercita un'attivita' elencata all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di quote di emissione pari:
tolto: a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
tolto: b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di quote di emissione pari:
tolto: a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
tolto: b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all'articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantita' di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantita' pari alla stima conservativa di cui all' articolo 34, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantita' di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantita' pari alla stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'articolo 16. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:
tolto: a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
tolto: b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
tolto: c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applichera', nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravita', la revoca dell'accreditamento. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art36 · fonte del testo
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