Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2015 al 25 giugno 2020. 2537 parole tolte, 10 parole aggiunte in 70 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

tolto: a) 'ampliamento sostanziale della capacita': aumento significativo della capacita' installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

tolto: 1) si registrano una o piu' modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;

tolto: 2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una capacita' superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

tolto: 3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attivita' considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;

tolto: b) 'attivita' di attuazione congiunta', di seguito JI: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

tolto: c) 'attivita' di meccanismo di sviluppo pulito', di seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

tolto: d) 'attivita' di progetto': attivita' finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

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tolto: e) 'autorita' nazionale competente': autorita' designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all'articolo 4;

tolto: f) 'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra': l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 13;

tolto: g) 'combustione', l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

tolto: h) 'Comitato': il comitato di cui all'articolo 4, comma 1;

tolto: i) 'credito': unita' rilasciata a seguito della realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

tolto: l) 'decisione di assegnazione (2008-2012)': decisione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008;

tolto: m) 'deliberazione n. 24/2011': deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2;

tolto: n) 'deliberazione n. 22/2011': deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

tolto: o) 'disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;

tolto: p) 'disposizioni sulle verifiche': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;

tolto: q) 'elenco degli operatori aerei': elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;

tolto: r) 'emissioni': il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata;

tolto: s) 'gas a effetto serra': i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

tolto: t) 'gestore': la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

tolto: u) 'GSE': Gestore dei Servizi Energetici S.p.A - GSE S.p.A;

tolto: v) 'impianto': un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

tolto: z) 'impianto di produzione di elettricita': un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita' elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come 'Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW';

tolto: aa) 'livello di attivita' iniziale': il livello di attivita' utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'articolo 9 o, se del caso, dell'articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

tolto: bb) 'misure comunitarie per l'assegnazione': la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

tolto: cc) 'nuovo entrante':

tolto: 1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;

tolto: 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37;

tolto: 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;

tolto: dd) 'operatore aereo': la persona che opera un aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;

tolto: ee) 'operatore di trasporto aereo commerciale': un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

tolto: ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':

tolto: 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

tolto: 2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo;

tolto: 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;

tolto: ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006:

tolto: ff-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;

tolto: gg) 'organismo di accreditamento nazionale': l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

tolto: hh) 'persona': qualsiasi persona fisica o giuridica;

tolto: ii) 'piano di monitoraggio delle emissioni': documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' elencate all'allegato I;

tolto: ll) 'piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro': documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I;

tolto: mm) 'parte inclusa all'allegato I della UNFCCC': una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;

tolto: nn) 'Protocollo di Kyoto': Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

tolto: oo) 'quantita' di emissioni': quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

tolto: pp) 'quota di emissioni': il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

tolto: qq) 'Registro nazionale': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

tolto: rr) 'Registro dell'Unione': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

tolto: ss) 'regolamento sulle aste': regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita';

tolto: tt) 'regolamenti sui registri': regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;

tolto: uu) 'riduzione delle emissioni certificate' (CER): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

tolto: vv) 'riserva speciale': quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;

tolto: zz) 'sottoimpianto': un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili' oppure un 'sottoimpianto con emissioni di processo';

tolto: aaa) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto': i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione e' stato stabilito un parametro di riferimento;

tolto: bbb) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entita' inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe:

tolto: 1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricita') per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricita', o;

tolto: 2) esportato verso un impianto o un'altra entita' non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricita';

tolto: ccc) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricita', per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricita', ivi compresa la combustione in torcia;

tolto: ddd) 'sottoimpianto con emissioni di processo': le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attivita' di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attivita' seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricita', a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantita' di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

tolto: 1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

tolto: 2) l'eliminazione di impurita' dai metalli e dai composti metallici;

tolto: 3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;

tolto: 4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalita' primaria diversa dalla generazione di calore;

tolto: 5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalita' primaria diversa dalla generazione di calore;

tolto: 6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

tolto: eee) 'tonnellata di biossido di carbonio equivalente': una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

tolto: fff) 'unita' di riduzione delle emissioni' (ERU): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

tolto: ggg) 'UNFCCC': convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

tolto: hhh) 'verificatore': soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 35.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47

    Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1, lettere a) e cc) del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art3 · fonte del testo

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