Art. 22 — Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 374 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalita' per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresi', le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformita' con le disposizioni sulle verifiche. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valutata l'eleggibilita' a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacita', lo stesso Comitato considera come capacita' installata iniziale la capacita' installata del sottoimpianto che e' stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacita'. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia gia' trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47
Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 4 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art22 · fonte del testo
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