Art. 20 — Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 396 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:
tolto: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta dai gas residui;
tolto: b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;
tolto: c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformita' con le misure comunitarie per l'assegnazione;
tolto: d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione e' stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, e prima dell'adozione dell'assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma 1;
tolto: e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1. In caso di cessazione parziale di attivita' di cui all'articolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attivita' o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale e' avvenuta prima del 1° gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all'articolo 21, comma 3, e all'articolo 22 all'impianto in questione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 23 delle misure comunitarie per l'assegnazione. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile nel corso del quale il livello di attivita' ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all'articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l'assegnazione. Quando un impianto e' stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacita', il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile in cui la riduzione sostanziale di capacita' e' avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22 conformemente a quanto stabilito all'articolo 21 delle misure comunitarie per l'assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacita', il Comitato considera come capacita' installata iniziale la capacita' installata del sottoimpianto che e' stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47
Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1, lettera c) del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art20 · fonte del testo
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