Art. 4 — Accesso alle professioni
L'accesso all'esercizio delle professioni e' libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attivita' professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.
Testo vigente dal 8 febbraio 2006
