Art. 2 — Libertà professionale
L'esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta' di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche' non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. Nell'esercizio dell'attivita' professionale e' vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro. L'esercizio dell'attivita' professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivita' regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalita' giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita' statutarie.
Testo vigente dal 8 febbraio 2006
