Art. 3 — Tutela della concorrenza e del mercato
L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivita' professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonche' della pubblicita' professionale. L'attivita' professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e' equiparata all'attivita' d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivita' professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.
Testo vigente dal 8 febbraio 2006
