Art. 9 — Disposizioni transitorie
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto. L'ARERA da' attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
