Art. 4 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:
- a)a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
- b)ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
