All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;
  • c)dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori. 15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore. 15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti. 15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
  • a)generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
  • b)il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3~art1 · fonte del testo

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