Art. 3 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: «al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»;
- b)al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
