Art. 13 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
All'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «degli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricita', secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalita' attuative del presente comma.»;
- c)al comma 9, dopo la parola: «tecnica» sono inserite le seguenti: «o economica».
Testo vigente dal 20 gennaio 2026
