Art. 3 — Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotato

Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di societa' del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del codice civile. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresi', all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purche' gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalita' deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalita' di perfezionamento dell'operazione. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.

Testo vigente dal 28 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299~art3 · fonte del testo

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