Art. 4 — Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotando

Le societa' od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di societa' del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalita' previste all'articolo 3, commi 2 e 4. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob. Il regolamento del prestito deve prevedere:

  • a)l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;
  • b)la facolta' di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente;
  • c)nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:
  • 1)la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;
  • 2)il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;
  • 3)nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente decreto.

Testo vigente dal 28 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299~art4 · fonte del testo

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