Art. 7 — Opzioni su strumenti finanziari
In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.
Testo vigente dal 28 agosto 1999
