Art. 11 — Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
Articolo abrogato dalla l. 21 aprile 2026, n. 75.
Abrogato dal 29 maggio 2026
Articolo abrogato dalla l. 21 aprile 2026, n. 75.
Abrogato dal 29 maggio 2026
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 297 del 2004, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974; all'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001. Infatti l'«accertamento delle violazioni» - previste dagli artt. 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4 e 6, in relazione, rispettivamente, al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e alle inadempienze dei consorzi di tutela -, di cui agli artt. 9 e 10 censurati, consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropria le regioni e province autonome, mentre riserva allo Stato il potere di qualificare come "violazione" i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004) le relative sanzioni. > >- Sul carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse, v. citate sentenze n. 384 e n. 50/2005; n. 428 e n. 12/2004, n. 307/2003. > >- Sulla salvaguardia dell'esigenza di dettare una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare, v. citate sentenze n. 361/2003 e n. 63/2006. > >- Sul difetto di autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce, in quanto «la vigilanza è spesso la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina», v. citate sentenze n. 384/2005, n. 63/2006.
Art. 9 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari · Art. 10 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari · Art. 11 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2004 al 29 maggio 2026. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonche' quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, e' attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attivita' previste dalle disposizioni vigenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297~art11 · fonte del testo
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