Art. 14 — Norma finanziaria
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1999 al 20 giugno 2003. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, provvede ad assicurare, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per gli osservatori astronomici e astrofisici, le risorse finanziarie necessarie all'avvio dell'attivita' dell'Istituto nonche', per l'anno 2000, continua ad erogare agli osservatori astronomici e astrofisici gli importi necessari alla loro attivita' fino alla data di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo. Dalla predetta data il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa previgente. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e a valere sul medesimo puo' erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive. L'Istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unita' previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296~art14 · fonte del testo
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