Il secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato: "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 24 marzo 1994, n. 95 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1994, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano".
Testo vigente dal 31 marzo 1994
