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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2011 al 27 settembre 2022. 1147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 32 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

tolto: a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine, di seguito denominato UNIRE, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;

tolto: b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice univoco attribuito dall'ASL competente per territorio;

tolto: c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;

tolto: d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

tolto: 1) codice azienda di cui alla lettera b);

tolto: 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

tolto: 3) codice della specie animale;

Mostra gli altri 24 capoversi cambiati

tolto: e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;

tolto: f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario, il detentore e' individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;

tolto: g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;

tolto: h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

tolto: i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

tolto: l) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide e' considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II, del documento di identificazione denominato passaporto;

tolto: m) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione ed alla toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

tolto: n) autorita' competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

tolto: o) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale e' stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide e sottoscritta dal proprietario;

tolto: p) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide e' registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione;

tolto: q) transponder: un dispositivo elettronico di identificazione individuale a radiofrequenza passiva per sola lettura, conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e che puo' essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 ad una distanza di almeno 12 cm, impiantato sull'equide da opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da AIA, APA, ANA o UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi e' autorizzata, una identificazione semplificata esclusivamente per il trasporto dell'equide dall'azienda di nascita al macello. L'identificazione dell'equide viene effettuata comunque prima che l'equide lasci l'azienda di nascita, tramite l'apposizione al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile contenente un transponder;

tolto: r) passaporto: documento di identificazione in forma di stampato indivisibile, conforme all'Allegato I al regolamento (CE) n.504/2008, e che accompagna l'equide in tutti i suoi spostamenti ad esclusione di casi di deroga previsti all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

tolto: s) responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella Banca dati degli equidi (BDE): le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e l'UNIRE, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche, per gli equidi registrati, l'Associazione italiana allevatori (AIA) anche attraverso le sue strutture provinciali (APA), per tutti gli altri equidi;

tolto: t) obblighi del proprietario o del detentore delegato:

tolto: 1) inviare all'AIA, ANA, APA, UNIRE, ciascuna per le proprie competenze, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita di un equide, la comunicazione della richiesta di registrazione dell'introduzione in azienda di un equide proveniente da un Paese membro UE o terzo, del passaggio di proprieta' o della vendita di equide, del furto o smarrimento dell'equide o del passaporto, del ritrovamento dell'equide o del passaporto, nonche' entro tre giorni dall'evento la comunicazione di morte o abbattimento dell'equide in luogo diverso dal macello;

tolto: 2) istituire, compilare ed aggiornare in ogni sua parte per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico entro sette giorni dal verificarsi dell'evento;

tolto: 3) completare il passaporto apponendo la propria firma negli spazi previsti sul passaporto medesimo;

tolto: u) obblighi dello stabilimento di macellazione:

tolto: 1) Accertare che ogni equide introdotto sia provvisto di passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide cosi' come riportato nel medesimo passaporto;

tolto: 2) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in Banca dati degli equidi (BDE);

tolto: 3) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo;

tolto: 4) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati;

tolto: v) Banca dati degli equidi (BDE): la banca dati gestita dall'UNIRE, realizzata in conformita' con quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2003, n. 200, che garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;

tolto: z) Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN): la banca dati del Ministero della salute, gestita dal Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;29~art2 · fonte del testo

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