Art. 18 — Analisi e valutazione dei costi degli uffici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va riconosciuto allo Stato il potere di formulare - in sede di riassetto della funzione dirigenziale - principi suscettibili di vincolare la sfera regionale in ordine sia ai possibili livelli di tale funzione sia al carattere temporalmente limitato dell'attività di coordinamento affidata dalle Regioni ai propri dirigenti: e questo tanto più ove si considerino quelle esigenze di "armonizzazione" tra i diversi tipi di dirigenza, statale e regionale, che, anche di recente, la Corte ha già avuto modo di sottolineare. È al riguardo da escludersi che l'art. 15, secondo comma,d.lgs. n. 29 del 1993, il quale impone l'unicità della qualifica dirigenziale e l'art. 27, secondo comma, stesso decreto, volto a regolare i poteri di coordinamento dei dirigenti regionali, pongano norme di dettaglio, lesive delle competenze costituzionali proprie delle Regioni in tema di pubblico impiego. È altresì da escludersi, sempre in tema di dirigenza, che l'art. 18, primo comma, stesso decreto, per il fatto di attribuire ad un organismo interamente statale il compito di definire, in base alle indicazioni del Ministero del Tesoro, "i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici", configuri una tale lesione, poiché detta definizione si presenta strumentale ad un'attività conoscitiva che in tanto potrà conseguire risultati utili, sul piano dell'economicità dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati, in quanto venga attuata attraverso un organismo dotato di specifiche competenze tecniche e in grado di operare sulla base di apporti informativi omogenei e comparabili. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo comma, 27, secondo comma, 18, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. n. 493/1991.
Art. 45 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 35 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1993 al 24 maggio 2001. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti). Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art18 · fonte del testo
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