Art. 13 — Patrimonio e risorse finanziarie
L'Istituto provvede ai propri compiti con:
- a)redditi del patrimonio;
- b)contributo ordinario dello Stato;
- c)eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
- d)eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- e)eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' negoziali e contrattuali coerenti con le finalita' dell'Istituto.
Testo vigente dal 1 dicembre 2004
