Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche' congrui termini per la presentazione delle domande.

Testo vigente dal 1 dicembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286~art12 · fonte del testo