Art. 14 — Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 1 dicembre 2004
