Art. 8 — Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
Abrogato dal 29 aprile 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
Abrogato dal 29 aprile 2003
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 29 aprile 2003. 192 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni e alle modalita' applicative di cui agli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, l'etichetta puo' essere realizzata in dimensioni ridotte; la superficie della etichetta non puo' comunque essere inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalita' applicative di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta. Il Ministro della sanita' stabilisce altresi', con le stesse modalita', di cui al comma 2, in deroga agli articoli 6 e 7, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, ne' molto tossici, ne' tossici, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati immediatamente alla Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2003, N. 65
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-16;285~art8 · fonte del testo
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