Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 29 aprile 2003. 454 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

tolto: a) denominazione o nome commerciale del preparato;

tolto: b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea, che puo' essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;

tolto: c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato responsabili dei rischi piu' rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato C, parte A;

tolto: d) i simboli di cui all'allegato I e le indicazioni di pericolo conformi all'allegato II del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati presenti sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche, per quanto concerne il pericolo di infiammabilita'. Quando su un preparato si deve apporre piu' di un simbolo di pericolo, si seguono i criteri di cui all'allegato C, parte B;

tolto: e) le indicazioni relative alle frasi R, cioe' ai rischi specifici, conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b) in conformita' dell'allegato I del presente decreto e dell'allegato VI, punti 2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte C;

tolto: f) le indicazioni concernenti le frasi S, cioe' i consigli di prudenza conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b) in conformita' all'allegato II del presente decreto e all'allegato VI, punto 6 del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte D;

tolto: g) il quantitativo nominale del contenuto, cioe' massa nominale o volume nominale, nel caso di preparati venduti al dettaglio. Non e' obbligatorio ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza di cui al comma 2, lettere e) e f), se il contenuto dell'imballaggio e' inferiore a 125 millilitri, per i preparati comburenti, facilmente infiammabili o infiammabili, nonche', tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione, per i preparati irritanti. Ai preparati di cui all'allegato II si applicano anche le disposizioni particolari previste nel medesimo allegato. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente decreto non possono figurare indicazioni come "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non pericoloso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2003, N. 65

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-16;285~art6 · fonte del testo

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