Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 546 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: I biocidi sono classificati, imballati ed etichettati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1998. I prodotti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilita' di confusione e, se accessibili al pubblico, contengono componenti che ne scoraggiano il consumo. Le indicazioni contenute sull'etichetta non devono essere ingannevoli ne' esagerare le proprieta' del prodotto e in nessun caso riportare le diciture "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", o indicazioni analoghe. Inoltre, sull'etichetta devono figurare in modo chiaro e indelebile le seguenti indicazioni:

tolto: a) l'identita' di ciascun principio attivo e la sua concentrazione in unita' metriche;

tolto: b) il numero di autorizzazione attribuito al biocida dal Ministero della sanita';

tolto: c) il tipo di preparato;

tolto: d) gli usi per i quali e' stato autorizzato il biocida;

tolto: e) le istruzioni per l'uso e la dose, espressa in unita' metriche, per ogni tipo d'impiego previsto secondo i termini dell'autorizzazione;

tolto: f) informazioni particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti o indiretti ed eventuali istruzioni per interventi di pronto soccorso;

tolto: g) qualora sia allegato un apposito foglio di istruzioni, la dicitura "Prima dell'uso leggere le istruzioni accluse";

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: h) istruzioni per l'eliminazione sicura del biocida e del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di riutilizzo dell'imballaggio;

tolto: i) il numero di lotto del preparato o la denominazione e la data di scadenza in condizioni normali di magazzinaggio;

tolto: l) il tempo d'azione necessario al biocida, l'intervallo da rispettare tra le applicazioni del biocida o tra l'applicazione e l'uso successivo del prodotto trattato, o l'accesso successivo dell'uomo o degli animali all'area dove e' stato impiegato il biocida, compresi i particolari relativi ai mezzi e alle disposizioni di decontaminazione nonche' alla durata di aerazione necessaria delle zone trattate; particolari relativi alla pulizia specifica degli apparecchi; informazioni particolari relative alle precauzioni da prendere durante l'impiego, il magazzinaggio e il trasporto;

tolto: m) le categorie di utilizzatori a cui e' limitato l'impiego del biocida;

tolto: n) informazioni su eventuali pericoli specifici per l'ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle disposizioni per evitare l'inquinamento delle acque;

tolto: o) per i biocidi microbiologici, le prescrizioni in materia di etichettatura a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b), d), g) e m), devono figurare sempre sull'etichetta del prodotto. Le indicazioni di cui al comma 3, lettere c), e), f) h), i), l) e n), possono figurare in altre zone dell'imballaggio o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio. Ai fini della presente decreto, queste informazioni sono considerate parte integrante dell'etichetta. All'imballaggio e all'etichettatura di un biocida definito come insetticida, acaricida, rodenticida, avicida o molluschicida, autorizzato a norma del presente decreto e soggetto alle condizioni di classiflcazione, imballaggio ed etichettatura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, possono essere apportati i cambiamenti eventualmente richiesti in base alla richiamata normativa, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni in materia d'autorizzazione previsti dal presente decreto. Il Ministero della sanita' puo' richiedere che siano forniti campioni, modelli o bozze dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni. E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art21 · fonte del testo

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