Sono organi della Consulta:

  • a)il Presidente;
  • b)l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;
  • c)il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;
  • d)il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;
  • e)il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;
  • f)l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;
  • g)l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche;
  • h)(( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)) I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno. L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta. Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attivita' ed e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)) Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo' istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.

Testo vigente dal 23 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 2006 al 23 dicembre 2008. 126 parole tolte, 40 parole aggiunte.

h) tolto: le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali e' nominato un supplente. aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201 I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono … scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo. tolto: Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell'Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nell'ambito territoriale di competenza. Esse collaborano altresi' con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201 Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo' istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284~art6 · fonte del testo

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