Il comitato centrale e' composto:

  • a)da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
  • b)da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
  • c)da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
  • d)da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.11 I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione: del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a); dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d). I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. 18
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 2 febbraio 1994

11

Il Decreto 2 febbraio 1994, (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in seno al comitato centrale per l'albo, fissato in dodici unita' dall'art. 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, viene aumentato a diciassette unita', quattro delle quali riservate di diritto alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284

18

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1994 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284

    Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari