Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

  • a)un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente; 3
  • b)due Vicepresidenti, dei quali il primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori; 3
  • c)quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, e degli affari regionali;
  • e)quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • f)((un rappresentante espressione)) delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonche' ((un rappresentante espressione)) delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
  • 1)ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
  • 2)potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
  • 3)anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
  • 4)non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
  • 5)organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
  • 6)essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
  • 7)essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite ((della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una sola associazione di categoria));
  • g)LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

3

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 12, comma 84, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che le presenti modifiche entrano in vigore il 30 giugno 2013.

Testo vigente dal 11 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 11 settembre 2021. 227 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: f) un rappresentante espressione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante espressione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

aggiunto: 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

aggiunto: 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

aggiunto: 3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;

aggiunto: 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

aggiunto: 5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

aggiunto: 6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

aggiunto: 7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una sola associazione di categoria;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284~art10 · fonte del testo

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