Art. 14 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto legislativo, sono abrogati:
- a)gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo comma, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
- b)gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
