Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

  • 1)quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; 14
  • 2)quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
  • 3)quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
  • 4)quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
  • 5)quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
  • 6)quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
  • 6-bis)quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa. Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
  • a)nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
  • b)nella censura per i casi di maggiore gravita';
  • c)nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
  • d)nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284

14

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1987 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284

    Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art21 · fonte del testo

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