Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 2006 al 23 dicembre 2008. 229 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza:

tolto: a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;

tolto: b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;

tolto: c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;

tolto: d) forniscono alle autorita' competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, e' ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284~art11 · fonte del testo