Art. 11 — Organi periferici
Articolo abrogato dal d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2008, n. 201.
Abrogato dal 23 dicembre 2008
Articolo abrogato dal d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2008, n. 201.
Abrogato dal 23 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 2006 al 23 dicembre 2008. 229 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza:
tolto: a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
tolto: b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
tolto: c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;
tolto: d) forniscono alle autorita' competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, e' ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284~art11 · fonte del testo
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