Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 178 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 178 (Nullita' di ordine generale). - 1. E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
- a)le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- b)l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- c)l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in guidizio della persona offesa dal reato e del querelante.".
Testo vigente dal 14 luglio 2001
